Come e quando fatturare

Sintesi delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità in tema di fatturazione

 scaricare l’articolo riportato nel numero 2/2013 della rivista di inarcassa

Con la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, cd. “Legge di Stabilità 2013”, il legislatore fiscale ha introdotto una serie di novità in materia d’IVA, modificando diversi articoli del D.P.R. 633/1972 “Testo Unico IVA”. Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di recepire la Direttiva comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 2010.

L’obiettivo della Direttiva comunitaria, come si evince dalla Relazione della Commissione COM(2009) 21 del 28/01/2009, è quello di “introdurre un insieme moderno di norme armonizzate che semplifichino gli obblighi in materia di fatturazione applicabili alle imprese”, favorendo “la diffusione della fatturazione elettronica” e contribuendo alla riduzione degli “oneri amministrativi” che impediscono la crescita e l’innovazione delle imprese.

In questo articolo saranno trattate le principali novità riguardanti il contenuto, i termini e le modalità d’emissione delle fatture, in successivi articoli l’approfondimento di altri argomenti fiscali.

 

Il contenuto della fattura

La fattura è il documento principale sul quale si fonda tutta la normativa IVA. Da essa dipendono: il momento dell’esigibilità dell’IVA, il diritto alla detrazione, gli strumenti di controllo e di accertamento.

In merito al contenuto minimo della fattura il legislatore italiano ha specificato due aspetti rilevanti: la numerazione e l’indicazione del codice fiscale del committente privato.

Riguardo al primo aspetto, il nuovo testo dell’art. 21 del D.P.R. 633/1972 precisa che la fattura deve contenere una “data di emissione” ed un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Il testo precedente si limitava a riportare che la fattura dovesse essere “datata e numerata in ordine progressivo per anno solare”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 1/E/2013, ha chiarito che l’“identificazione univoca della fattura” dipende dal numero e dalla data di emissione, elementi obbligatori della fattura stessa. Pertanto, dal 1° gennaio 2013 è possibile:

a)       ricominciare la numerazione ogni anno, ad esempio “Fatt. n. 01/2013” (o n. 2013/1), oppure semplicemente “Fatt. n. 1, n. 2…”;

b)       continuare la numerazione dell’anno precedente, che dovrà proseguire fino alla cessazione dell’attività stessa.

Il secondo aspetto è relativo all’obbligo, dall’1/1/2013, di indicare in fattura il codice fiscale del cessionario o committente, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Gli elementi minimi obbligatori della fattura sono:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, ovvero nel caso di soggetto stabilito in altro Stato membro della UE, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro;
  • codice fiscale del soggetto cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione;
  • natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • annotazione che la stessa fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

In genere, le fatture riportano anche una serie di informazioni accessorie, come ad esempio il codice fiscale o la data e luogo di nascita del professionista. Tali informazioni, benché non obbligatorie, sono utili al sostituto d’imposta per la redazione della certificazione annua dei compensi e delle ritenute versate.

 

Il momento dell’effettuazione della cessione del bene o della prestazione

Il momento dell’effettuazione dell’operazione si realizza con la cessione del bene o la prestazione del servizio e dipende dall’oggetto della stessa:

• Per la cessione del bene immobile si ha con la stipula del contratto, redatto in forma pubblica o per scrittura privata.

• Per la cessione del bene mobile si ha con la consegna o la spedizione del bene.

• Per la prestazione di servizi coincide con il pagamento del corrispettivo.

L’ Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/E/2013, ha precisato che “in caso di pagamento del corrispettivo con mezzi diversi dal denaro contante, ad esempio mediante bonifico bancario, lo stesso si considera incassato dal giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata, indipendentemente dalla sua formale conoscenza”.

Fanno eccezione:

–       i casi di autoconsumo, che si considerano effettuati nel momento in cui sono resi;

–       le prestazioni a carattere continuativo o periodico, che si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Per tutte le tipologie richiamate, il momento dell’effettuazione dell’operazione coincide con l’emissione della fattura, se questa avviene in una fase precedente a quelle sopra descritte o con la data del pagamento, in caso di liquidazione anticipata, totale o parziale, del corrispettivo dovuto.

 

L’esigibilità dell’IVA

Nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate l’imposta diviene esigibile e sorgono il debito verso l’erario e l’obbligo di versamento, nei termini e modi previsti dal legislatore.

Tuttavia vi sono delle eccezioni per le quali l’IVA diviene esigibile solo al momento del pagamento del corrispettivo (IVA ad esigibilità differita e regime d’IVA per cassa).

 

IVA ad esigibilità differita

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del D.P.R. 633/1972, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli Organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli Enti pubblici d’assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile solo al momento del pagamento dei corrispettivi.

Tale procedura mira ad evitare che il cedente, vista la lentezza dei pagamenti da parte di tali enti, si trovi nella condizione di dover anticipare l’IVA all’erario. In ogni caso anche il diritto alla detrazione dell’IVA è speculare al momento in cui la stessa diventa esigibile.

 

Regime opzionale dell’IVA per cassa

L’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 22/06/2012, conv. dalla legge n. 134/2012, ha introdotto un’altra delle modifiche richieste dalla Direttiva 2010/45/UE: la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa.

Tale regime si applica, per opzione, alle cessioni o prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d’affari (realizzato nell’anno precedente) non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione. L’opzione è vincolante fino alla revoca e comunque per almeno un triennio. Coloro che scelgono l’”Iva per cassa” beneficiano del rinvio del pagamento dell’imposta (al momento dell’incasso dei corrispettivi) ma non possono detrarla fin tanto che non pagano i fornitori. Decorso un anno l’Iva diviene esigibile, salvo che la controparte non sia stata sottoposta a procedura concorsuale. In tal caso l’imposta rimane sospesa. Sulla fattura deve essere necessariamente riportato che si tratta di “operazione soggetta al regime di Iva per cassa di cui all’art. 32-bis, D.L. 83/2012”. L’omissione costituisce una violazione formale ai fini sanzionatori.

Per i committenti il diritto alla detrazione nasce al momento dell’effettuazione dell’operazione, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia stato o meno pagato.

 

Emissione della fattura: modalità cartacea e modalità elettronica

L’art. 21, comma 1, del D.P.R 633/1972 recita: “Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili…”.

La direttiva 2010/45/UE interviene sulla precedente normativa con l’obiettivo di favorire la diffusione della fatturazione elettronica, equiparandola a quella cartacea. L’emissione del documento in formato elettronico permette di semplificare i processi di emissione e conservazione, riducendo i costi amministrativi a beneficio della competitività e dell’efficienza delle imprese e dei professionisti.

La fattura “cartacea“ o “elettronica” si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura elettronica ha caratteristiche tecniche tali da garantirne l’integrità e l’attribuzione al soggetto emittente. L’emissione è notificata al destinatario con l’invio di un’e-mail, che contiene un protocollo di comunicazione e il link di collegamento al server dove la fattura è reperibile.

Anche nel caso in cui la fattura cartacea è creata utilizzando strumenti informatici, non avendo le caratteristiche tecniche di cui sopra, deve essere necessariamente stampata.

Per trasmissione elettronica della fattura s’intende l’invio della fattura mediante procedure informatizzate quali il sistema di trasmissione EDI (Electtronic Data Interchange) fax e posta elettronica. In ogni caso, per la trasmissione elettronica delle fatture è necessario aver chiesto l’autorizzazione alla controparte.

Il caso del professionista iscritto alla Gestione Separata Inps si verifica quando all’ingegnere/architetto non è permessa l’iscrizione ad Inarcassa, in quanto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria (dipendente). Se si opta per il regime opzionale dell’IVA per cassa sulla fattura deve essere riportato: operazione soggetta al regime di IVA per cassa di cui all’art. 32-bis, D.L. 83/2012.

Tratto dalla rivista dell’Inarcassa n. 2/2013